Art. 15.
(Reclutamento nel ruolo dei marescialli in servizio permanente).

      1. Il reclutamento del ruolo dei marescialli in servizio permanente del Corpo militare, in rapporto alle consistenze degli organici di cui alla tabella B annessa alla presente legge, tenendo anche conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), avviene tramite concorso interno riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e superamento di un apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi.
      2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda:

          a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

 

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          b) non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione della domanda;

          c) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

          d) siano in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» nell'ultimo biennio.

      3. Il presidente generale della CRI definisce al 31 ottobre di ciascun anno, in relazione alle vacanze presumibili, le effettive percentuali dei posti da coprire nei relativi bandi di concorso annuali.
      4. Le norme per lo svolgimento del concorso, compresi la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina della commissione, la formazione della graduatoria e lo svolgimento dei relativi corsi, sono stabilite con apposita determinazione del presidente generale della CRI.
      5. I vincitori del concorso, al superamento dell'esame sostenuto al termine del corso di qualificazione, sono nominati marescialli con provvedimento del presidente generale della CRI, sentito il Ministro della difesa, nell'ordine della graduatoria finale e con decorrenza dal giorno successivo a quello di conclusione del corso e nell'ordine della relativa graduatoria.